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VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER IL LAVORO INTERMITTENTE
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con lettera del 15 marzo 2018, chiarisce quale sia la conseguenza da trarsi in caso di assenza della valutazione dei rischi per i contratti di lavoro intermittente posti in essere, in violazione dei divieti espresso dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2015 (sicurezza sul lavoro), in assenza del documenti di valutazione dei rischi (DVR).
Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il Ministero del Lavoro, con circolari n. 18/2012 e n. 20/2012, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, basandosi su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ritiene che la tutela sia tanto più necessaria per rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e a un’attenuata motivazione. A parere della Corte, soccorrono anche le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto.
Va evidenziato anche che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può non considerare il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione. Alla violazione della norma imperativa consegue perciò la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
02/05/2018